immissione in ruolo di personale docente MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
CONCORSO (scad. 15 luglio 2021) Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente delle scuole con lingua d’insegnamento slovena secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. (GU n.47 del 15-06-2021)
IL DIRETTORE GENERALE dell’ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia Visto l’art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell’istruzione, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l’immissione in ruolo dei relativi supplenti, a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della graduatoria stessa; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonche’ il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonche’ alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilita’ del personale direttivo e docente della scuola»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare l’art. 399, commi 3 e 3-bis e l’art. 400, comma 9, il quale dispone che le commissioni per i concorsi, per titoli ed esami, dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli; Considerato pertanto opportuno, in assenza di disposizioni speciali specifiche, assegnare ottanta punti alla valutazione della prova scritta e venti punti alla valutazione dei titoli; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», in particolare l’art. 11, comma 14; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l’art. 37, comma 1, il quale prevede che i bandi di concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu’ diffuse e della lingua inglese, nonche’, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE»; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti, rispettivamente, l’attuazione della direttiva n. 2000/43/CE per la parita’ di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, e l’attuazione della direttiva n. 2000/78/CE per la parita’ di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta’ e di orientamento sessuale; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche’ della direttiva n. 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’ nonche’ in materia di processo civile» ed in particolare l’art. 32; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «codice dell’ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678, comma 9, e 1014; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e in particolare l’art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – legge europea 2013» e in particolare l’art. 7; Visto il decreto-legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca» convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, nonche’ raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e le relative linee guida del 25 settembre 2019; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilita’, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l’art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, numeri 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli Istituti professionali, degli Istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e relative linee guida per gli Istituti tecnici, per gli Istituti professionali e Indicazioni nazionali per i licei; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in italiano lingua 2»; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione del 20 aprile 2020, n. 201 recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»; Vista la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali», emanata ai sensi dell’art. 35, comma 5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare il punto 5; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del comparto istruzione e ricerca, sezione scuola, per il triennio 2016-2018; Considerato l’art. 1, comma 11, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 che demanda a uno o piu’ decreti ministeriali i termini e le modalita’ di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura; la composizione di un Comitato tecnico-scientifico incaricato di predisporre e validare i quesiti relativi alle prove scritte; i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria finalizzata all’immissione in ruolo; i posti disponibili, suddivisi per regione, classe di concorso e tipologia di posto; la composizione delle commissioni di valutazione e delle loro eventuali articolazioni; l’ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall’organizzazione della medesima; Visto l’art. 6 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto istruzione e ricerca in attuazione del quale l’amministrazione ha attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30 gennaio 2020; Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI) formulata in data 4 febbraio 2020; Considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non ha reso il prescritto parere; Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21 aprile 2020; Visto il decreto dipartimentale n. 783 di data 10 luglio 2020 in special modo l’art. 11 che ha sostituito l’art. 18, comma 1, del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020; Visto in particolare l’art. 18, comma 1 del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, con il quale si dispone che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 425 e seguenti del testo unico, l’ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire concorsi, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena delle Province di Trieste, Udine e Gorizia (rectius per la scuola secondaria di primo e di secondo grado con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia), anche avvalendosi della collaborazione dell’ufficio speciale di cui all’art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 secondo le modalita’ e i requisiti previsti dal bando nazionale; Visto l’art. 425 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente norme in merito al reclutamento del personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena; Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 18 dicembre 2014, n. 913; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 8 ottobre 2015, n. 809; Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti scolastici e della valutazione del sistema nazionale di istruzione 7 febbraio 2017, n. 53, con il quale l’Ufficio per l’istruzione in lingua slovena presso l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia e’ stato investito delle funzioni per il riconoscimento dei titoli professionali, limitatamente ai titoli rilasciati dalla Repubblica di Slovenia e per l’accesso all’insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e/o con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia; Visto il decreto del direttore generale dell’USR del Friuli-Venezia Giulia di Trieste del 27 ottobre 2020, n. prot. m_pi.AOODRFVG/10983 che delega al dirigente dell’Ufficio II l’indizione di appositi bandi per le procedure concorsuali citate nelle premesse del succitato decreto per posti per il personale docente presso le scuole con lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano, nonche’ la gestione complessiva delle relative procedure selettive, inclusa l’adozione di tutti i provvedimenti presupposti, inerenti e conseguenti; Visti, inoltre, i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, rispettivamente DFP-0007293-P-03/02/2021 e DFP-00025293-P-15/04/2021; Decreta: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. Il presente decreto disciplina e bandisce la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. I posti a bando, per l’immissione in ruolo nelle scuole con lingua d’insegnamento slovena del Friuli-Venezia Giulia, sono suddivisi per tipologia di posto e classe di concorso come indicato nell’allegato A al presente decreto. 2. La procedura straordinaria e’ bandita ed organizzata su base regionale, avvalendosi dell’Ufficio II per l’istruzione in lingua slovena. 3. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a. Ministro: Ministro dell’istruzione; b. Ministero: Ministero dell’istruzione; c. decreto-legge: decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159; d. USR: Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia; e. Ufficio II – Ufficio di cui all’art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38; f. testo unico: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado».
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