800 VFP 1 nell’Aeronautica militare MINISTERO DELLA DIFESA

20 Gennaio 2021
Descrizione Offerta di Lavoro

MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO (scad. 11 febbraio 2021)  Bando di reclutamento di ottocento volontari in ferma prefissata di un anno VFP 1 nell’Aeronautica militare, per il 2021. (GU n.3 del 12-01-2021)

IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure urgenti per lo snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003, recante l’elenco delle imperfezioni e infermita’ che sono causa di non idoneita’ ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e la valutazione ai fini dell’idoneita’; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il «Codice dell’amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice per le pari opportunita’ tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»; Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; Vista la direttiva tecnica del Servizio sanitario del comando logistico dell’Aeronautica militare, recante «Standardizzazione ed unificazione delle procedure relative alle visite mediche periodiche del personale militare dell’Aeronautica, e del personale dei Corpi dello Stato addetto ai servizi di aeronavigazione» – edizione 2012; Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante «Direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermita’ che sono causa di non idoneita’ al servizio militare e la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «Modifica all’art. 635 del Codice dell’Ordinamento Militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco»; Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concernente le modalita’ di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, concernente «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Vista la direttiva tecnica dello Stato Maggiore della difesa – Ispettorato Generale della Sanita’ Militare, recante «modalita’ tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 – edizione 2016; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati; Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 24 aprile 2018, recante «Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia”; Visto il decreto interministeriale 16 maggio 2018 del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della Salute, recante «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132.»; Visto il foglio n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19 giugno 2020, con il quale lo Stato Maggiore della difesa ha comunicato le entita’ massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2021; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2020 concernente le «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di Polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19. (20A03944) (G.U. n. 179 del 17 luglio 2020); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19», convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visti i fogli n. M_D ARM001 REG2020 0091307 del 16 ottobre 2020 e n. M_D ARM001 REG2020 0109290 del 9 dicembre 2020, dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, contenente gli elementi di programmazione per l’emanazione di un bando di reclutamento, per il 2021, di 800 VFP 1 nell’Aeronautica militare; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 3 settembre 2020 -registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2020, al foglio. n. 2649 – relativo alla sua conferma nell’incarico di vice direttore generale della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 – registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 – recante, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare e, in particolare, l’art. 20, comma 3 che prevede le modalita’ di sostituzione in caso, tra gli altri, di temporanea assenza del Direttore generale per il personale militare; Decreta: Art. 1 Posti disponibili 1. Per il 2021 e’ indetto un bando di reclutamento nell’Aeronautica militare di 800 VFP 1 per categorie varie che saranno assegnate dalla Forza armata; 2. Il reclutamento e’ effettuato in un unico blocco, con quattro distinti incorporamenti, cosi’ suddivisi: a) 1° incorporamento, previsto presumibilmente nel mese di giugno/luglio 2021, per i primi duecento candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito; b) 2° incorporamento, previsto presumibilmente nel mese di agosto 2021, per i secondi duecento candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito; c) 3° incorporamento, previsto presumibilmente nel mese di ottobre 2021, per i successivi duecento candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito; d) 4° incorporamento, previsto presumibilmente nel mese di gennaio 2022, per gli ulteriori duecento candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito. La domanda di partecipazione puo’ essere presentata dal 13 gennaio 2021 all’11 febbraio 2021, per i nati dall’11 febbraio 1996 all’11 febbraio 2003, estremi compresi. Le date degli incorporamenti e il numero di candidati da convocare agli accertamenti previsti dal presente decreto possono subire modifiche in relazione alla rimodulazione del calendario concorsuale della Scuola Volontari dell’Aeronautica militare di Taranto (SVAM) nel caso ritenuto necessario, in conseguenza dello stato di emergenza epidemiologica nazionale. Nello specifico, verra’ richiesto alla presentazione degli affluiti un’autodichiarazione attestante di non essere sottoposti alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare fiduciario ne’ di essere in attesa di esito di tampone naso-faringeo ovvero test sierologici, di non essere risultati positivi al Covid-19 e di non accusare ne’ di aver accusato nei quattordici giorni precedenti, sintomi correlabili all’infezione da Covid-19 ne’ di essere stati a contatto con persone positive al Covid-19. L’ingresso presso la SVAM verra’ consentito previo misurazione della temperatura corporea che non dovra’ essere superiore a 37,5 °C. In caso contrario si applichera’ quanto previsto all’art. 10 del presente decreto. Inoltre, l’ammissione dei vincitori agli incorporamenti potra’ avvenire, nel rispetto dell’ordine derivante dalla graduatoria di merito, in modo frazionato, cadenzato e continuativo in relazione alle eventuali esigenze di natura organizzativa e logistica della SVAM. Nei confronti dei vincitori agli incorporamenti potranno essere adottate le seguenti misure precauzionali: a) durante la fase di incorporazione, impiego del tampone faringeo ovvero test sierologico rapido su sangue capillare finalizzato al rilevamento qualitativo di anticorpi anti-SARS- COV-2 IgM e IgG; b) durante tutta la durata del corso di formazione, obbligo dell’uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) quando richiesti e limitazioni od esclusione della libera uscita; c) ogni altra misura stabilita dalla Forza armata ritenuta utile per il contenimento della diffusione epidemiologica. 3. Il 10% dei posti disponibili e’ riservato alle seguenti categorie previste dall’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le Scuole militari; assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito; assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare; assistiti dell’Opera Nazionale Figli degli Aviatori; assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine di graduatoria. 4. Le domande devono essere presentate, entro il termine previsto, secondo la modalita’ specificata nel successivo art. 4. 5. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la facolta’, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita’ previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne’ prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l’Amministrazione della difesa ne dara’ immediata comunicazione nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avra’ valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera’ a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale. 6. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potesta’ di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara’ dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.


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