ammissione Accademie militari delle Forze armate MINISTERO DELLA DIFESA
MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO (scad. 16 febbraio 2021) Concorsi, per esami, per l’ammissione al primo anno delle Accademie militari delle Forze armate, anno accademico 2021-2022. (GU n.2 del 08-01-2021)
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare di concerto con IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche e integrazioni; Visti i decreti interministeriali 20 dicembre 1996, concernenti approvazione dei programmi di insegnamento delle materie universitarie per i corsi ordinari dell’Arma aeronautica – ruolo naviganti e ruolo servizi – e del Corpo del genio aeronautico -ruolo ingegneri – svolti presso l’Accademia aeronautica; Visti i decreti ministeriali 6 maggio 1997, concernenti riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali dell’Arma aeronautica – ruolo naviganti e ruolo servizi – e del Corpo del genio aeronautico – ruolo ingegneri – presso l’Accademia aeronautica; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni, concernente elenco delle imperfezioni e infermita’ che sono causa di inidoneita’ ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e la valutazione ai fini dell’idoneita’; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»: Visto l’art. 66, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, tra gli altri, il personale dei Corpi di polizia, la procedura prevista dall’art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unita’ da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermita’ che sono causa di non idoneita’ al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Vista la direttiva tecnica 9 febbraio 2016 dell’Ispettorato generale della sanita’ militare – emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 – recante «Modalita’ tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici»; Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del citato Codice dell’ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita’ delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati; Visto il decreto ministeriale 1° settembre 2017, recante disposizioni in materia di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri; Visto il decreto interministeriale del 16 maggio 2018, con il quale e’ stata approvata la «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»; Visto il decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018, recante «Titoli di studio e ulteriori requisiti, nonche’ modalita’ di svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare»; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate»; Vista la lettera n. M_INF CGCCP registro ufficiale U 0044580 del 23 aprile 2020, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato il piano dei reclutamenti di personale del Corpo delle capitanerie di porto autorizzati per l’anno 2021; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 259, convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77; Vista la lettera n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19 giugno 2020, con la quale lo Stato maggiore della Difesa ha comunicato il piano dei reclutamenti autorizzati di personale delle Forze armate per l’anno 2021; Visto il decreto interministeriale 6 luglio 2020, recante «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»; Vista la lettera n. M_D SSMD REG2020 0178213 del 18 novembre 2020, con la quale lo Stato maggiore della Difesa ha garantito la copertura finanziaria per il reclutamento programmato di allievi ufficiali dell’Arma dei carabinieri per l’anno 2021; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 – registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 – concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 – registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832 – concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2018, concernente la nomina dell’Amm. Isp. Capo (CP) Giovanni Pettorino a comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto; Decreta: Art. 1 Generalita’ 1. Per l’anno accademico 2021-2022 sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per l’ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle accademie militare, navale e aeronautica, per la formazione di base degli ufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei carabinieri: a) Esercito: concorso, per esami, per l’ammissione di allievi al primo anno di corso dell’Accademia militare; b) Marina: concorso, per esami, per l’ammissione di allievi alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia navale; c) Aeronautica: concorso, per esami, per l’ammissione di allievi alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia aeronautica; d) Carabinieri: concorso, per esami, per l’ammissione di allievi al primo anno di corso dell’Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri. 2. Taluni dei posti a concorso saranno riservati, nella misura indicata nelle appendici al bando: a) agli allievi frequentatori dell’ultimo anno delle scuole militari; b) al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, titolo che consente di beneficiare di tale riserva di posti, deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso; c) per il solo concorso di cui al precedente comma 1, lettera a), ai sensi dell’art. 649, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al personale in servizio nell’Esercito esclusivamente in qualita’ di sergente in servizio permanente, volontario in servizio permanente, volontario in ferma prefissata quadriennale e volontario in ferma prefissata di un anno, questi ultimi con almeno dodici mesi di servizio in tale posizione alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione; d) per il solo concorso di cui al precedente comma 1, lettera d), ai concorrenti in possesso, all’atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell’attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni. La riserva di posti e’ soddisfatta conteggiando tra i concorrenti eventualmente beneficiari della stessa anche coloro i quali si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito. I posti riservati agli allievi delle scuole militari eventualmente non ricoperti in una delle due ripartizioni percentuali (del 20% e del 10%), cosi’ come indicate nelle appendici al bando, saranno devoluti all’altra. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell’ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei. 3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno ammessi quali allievi alla frequenza dei corsi con riserva di accertamento, anche successiva all’ammissione, dei requisiti prescritti e subordinatamente all’autorizzazione a effettuare assunzioni eventualmente prevista dalla normativa vigente. I predetti vincitori non potranno far valere gli esami universitari sostenuti prima dell’ammissione ai corsi d’accademia ai fini del conseguimento della laurea/laurea magistrale prevista al termine del ciclo formativo. 4. Resta impregiudicata per l’amministrazione la facolta’, esercitabile in qualunque momento, di revocare i predetti concorsi, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita’ previste dai concorsi o l’incorporazione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne’ prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l’amministrazione della Difesa ne dara’ immediata comunicazione, che avra’ valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati, nel sito www.difesa.it, nonche’ nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3 e di cui sara’ dato avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 5. Nel caso in cui l’amministrazione eserciti la potesta’ di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara’ dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il numero dei posti a concorso potra’ subire modificazioni o devoluzioni tra le Armi o i Corpi al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze della Forza armata interessata connesse alla consistenza del ruolo normale delle rispettive Armi o Corpi, fino alla data di approvazione delle graduatorie di merito di ciascun concorso. Inoltre, potranno essere modificate, sempre entro il predetto termine, le modalita’ di effettuazione dei singoli corsi. Qualora il numero dei posti a concorso venga modificato secondo le previsioni del presente comma e del precedente comma 4, sara’ altresi’ modificato il numero dei posti riservati ai sensi del precedente comma 2. 7. La Direzione generale per il personale militare si riserva, altresi’, la facolta’, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara’ dato avviso nel sito www.difesa.it/concorsi, nonche’ nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3, definendone le modalita’. Il citato avviso avra’ valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
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